Ultimi inserimenti
Prossimi eventi
No current events.
Newsletter
VARIANTE STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C.
Comune di VILLAFRANCA D'ASTI
Ufficio Tecnico
VARIANTE STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C.
Per la trasformazione di ambito artigianale-produttiva in area commerciale
RELAZIONE DI SINTESI
RELAZIONE DI SINTESI CONCERNENTE LA VALUTAZIONE INTEGRATA
L'area oggetto della Variante è quella denominata "Ex Fornace R.D.B." ed è stata caratterizzata per decenni dallo svolgimento di attività di carattere prettamente produttivo e più precisamente dalla fabbricazione di mattoni ed altro materiale laterizio. Nel corso degli anni le successive varianti al P.R.G. non ne hanno modificato le destinazioni d'uso neppure quando nel marzo 1997 tali attività cessarono definitivamente.
La Variante Generale al P.R.G. approvata con D.G.R. N° 7 - 24582 del 18 maggio 1998 destina ancora l'area "Ex Fornace R.D.B." ad uso produttivo; tale destinazione d'uso non risulta più compatibile con le mutate esigenze socio-economiche.
L'Amministrazione Comunale non ha intenzione, in quella zona, di consentire l'insediamento di nuove attività produttive che si sostituiscano a quella preesistente, in quanto confinante con aree ad intenso uso residenziale e pertanto ha cercato una possibile nuova destinazione al fine di riutilizzare volumetrie in stato di abbandono.
Il Comune di Villafranca d'Asti ha identificato come migliore destinazione possibile quella "commerciale", dando il via ad una serie di trasformazioni urbanistiche, che avrebbero dovuto, nel giro di pochi anni, portare ad un assetto completamente nuovo e decisamente più consono alla domanda crescente di attività e servizi alla popolazione.
Al fine di completare la riqualificazione urbanistica dell'area, l'Amministrazione Comunale ha deciso, in sede di adeguamento alla normativa regionale sul commercio, di cui alla Variante Parziale n. 7 approvata con D.C.C. n. 73 del 20 dicembre 2007, di proporre, ai sensi del punto 4) dell'ultimo comma della lett. b) dell'art. 14 "Criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali" della D.C.R. N. 59 - 10831/2006 e trattandosi di aree produttive dismesse da almeno dieci anni, le nuove localizzazioni commerciali L.2 n. 3 e L.2 n. 4, adiacenti all'area L.2 n.1 , ma separate da viabilità pubblica, confrontare estratti P.R.G. vigente allegati al presente Documento Programmatico.
Le nuove localizzazioni commerciali non soddisfano appieno le potenzialità stabilite nella "Tabella di compatibilità territoriale dello sviluppo" di cui all'art. 44 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente in quanto con la Variante Parziale n. 7 non era possibile, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. mutare la destinazione d'uso da produttiva a commerciale.
Con la Variante è intenzione dell'Amministrazione Comunale pertanto, provvedere ad un aggiornamento delle previsioni urbanistiche, per poter dare all'intera area un assetto definitivo.
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Obiettivo della variante è la trasformazione dell'area "Ex Fornace R.D.B." da "produttiva" a "commerciale" al fine di rendere compatibile il P.R.G. con le previsioni commerciali contenute nella Variante parziale n. 7 e nella D.C.C. n. 74 del 20 dicembre 2007 di approvazione dei criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del D. lgs 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul Commercio" avvenuta dopo la consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale.
Per le localizzazioni L.2 n. 3 e L.2 n. 4, trattandosi di "aree produttive dismesse da almeno dieci anni", con l'applicazione del punto 4) dell'ultimo comma della lett. b) dell'art. 14 "Criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali" della D.C.R. N. 59 - 10831/2006 potrà essere utilizzata, come superficie di vendita, il 50% della superficie utile degli edifici esistenti, purché gli ambiti in questione siano oggetto di appositi Piani di Recupero adottati secondo le norme delle leggi vigenti in materia. Sul restante 50% della superficie utile verranno ridefinite le destinazioni d'uso da produttive ad attività compatibili con la residenza, quali ad esempio pubblici esercizi, attività direzionali, studi professionali, magazzini di stoccaggio materiali, artigianato di servizio alla residenza e/o turistico ricettivo, ecc. .
Appare opportuno precisare che i Piani di Recupero di cui sopra dovranno soddisfare singolarmente gli standard urbanistici di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.; anche l'area L.2 n. 1 sarà oggetto di cambio di destinazione d'uso da parziale produttiva ad interamente commerciale con possibilità di inserimento attività compatibili con la residenza quali studi professionali, direzionali, artigianato di servizio alla residenza e/o turistico ricettiva.
Nell'ambito della sistemazione dell'intera area verrà inoltre prevista una idonea viabilità pedonale che metterà in comunicazione diretta il centro abitato e quello storico con gli spazi dedicati al commercio.
A tale scopo è stata effettuata la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, tramite conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 tenutasi il giorno 17 settembre 2008.
Nel corso della suddetta conferenza, alla luce dei contenuti della Variante proposta e considerato il documento di verifica preventiva,sono state evidenziate le seguenti valutazioni:
Regione Piemonte con nota n. 74 del 12/09/2008 "emergono previsioni che interessano in maniera puntuale il territorio e che non parrebbero determinare impatti rilevanti sulle componenti ambientali interessate, come specificato nell'elaborato prodotto dall'Amministrazione comunale. Sulla base di questi presupposti non si ravvisa la necessità di sottoporre la Variante in oggetto al processo di valutazione; si invita tuttavia l'Amministrazione comunale a verificare, stante l'attuale indeterminatezza delle previsioni avanzate rispetto agli aspetti attuativi, se le modalità realizzative degli interventi presuppongano il ricorso a procedure VIA, per le quali la variante in oggetto potrebbe configurarsi come quadro di riferimento per la definizione dei progetti. In questo caso, ai sensi del D.Lgs n. 4/2008, i presupposti per l'attivazione obbligatoria del processo di VAS.. In ogni caso si raccomanda comunque, in sede di progetto preliminare della Variante, di inserire indicazioni e prescrizioni atte a consentire l'idoneo inserimento degli interventi previsti rispetto al contesto interessato mediante il ricorso a soluzioni progettuali che garantiscono un'elevata qualità ambientale dell'area interessata, in particolare rispetto alle tematiche di gestione rifiuti, inquinamento acustico, traffico, inquinamento atmosferico. Andrà inoltre posta particolare attenzione alla conservazione e riqualificazione delle preesistenze di interesse documentario e nella progettazione degli spazi esterni garantendo la presenza di idonee aree verdi."
Provincia di Asti con nota n. 2556 del 12/01/2009"Alla luce dei contenuti della variante proposta,...... non paiono sussistere particolari criticità ambientali, tali da prevedere l'assoggettabilità obbligatoria della variante in questione. Ciò anche la fatto che, il sito è già edificato ed inserito in un ambito urbanizzato. Appare però utile sottolineare che in sede di redazione del progetto preliminare di variante vengano recepite le indicazioni in materia ambientale riportate tra gli "Obiettivi di tutela ambientale di cui al comma 1, art. 20, della l.r. 40/98 s.m.i., perseguiti nella variante al PRG e modalità operative adottate per il loro conseguimento", nonché indicate nella " indicate nella "Relazione di compatibilità ambientale ex art. 20 della l.r. 40/98 s.m.i.", sinteticamente sotto indicate:
* Riordino dell'area degradata, mediante eliminazione di reliquari e materiali di risulta;
* Recupero di strutture già esistenti, ma in origine destinate ad attività più ambientalmente impattanti (industriali) rispetto a quelle previste (commerciali);
* Riordino complessivo della viabilità da/per il sito con contestuale definizione di percorso pedonale/ciclistico diretto al centro storico dell'abitato;
* Attenzione all'inserimento paesaggistico dell'intervento sia adattando ai nuovi usi il sito, dando coerenza delle previsioni con l'ambiente edificato e naturale circostante, sia prevedendo aree verdi con funzione di ecofiltro;
* Realizzazione di "isole ecologiche", opportunamente mascherate da ree verdi, per la gestione dei rifiuti solidi;
Relativamente alla componente "acqua", si raccomanda per il prossimo futuro l'utilità di prevedere una normativa ispirata al risparmio idrico che permetta:
* Di stoccare e di riutilizzare le acque meteoriche;
* Di utilizzare, per la progettazione di aree di sosta, pavimentazioni drenanti per evitare l'impermeabilizzazione dei suoli;
ARPA Piemonte con nota n. 3799 del 15/01/2009 "Nel suo complesso la variante interessa porzioni di territorio limitate in termini di estensione e localizzate in ambito urbanizzato. La destinazione commerciale produrrà un aumento del traffico locale che dovrà essere regolato con l'adeguamento della viabilità principale (accessi dalla strada regionale) e secondaria (all'interno dell'area commerciale). Gli obiettivi di tutela ambientale proposti sono congruenti con l'entità degli interventi previsti, utili alla mitigazione dei possibili impatti sulle matrici e componenti ambientali e dovranno essere contestualmente attuati agli interventi di recupero. Dalla documentazione pervenuta, dal'esame dei dati in nostro possesso e a seguito della Conferenza dei Servizi si ritiene che la variante non abbia influenze ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 4 del 2008.
CONCLUSIONI
In considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene che sia assicurato il mantenimento dei modesti impatti sul paesaggio legati alla realizzazione della stessa variante urbanistica.
Si sottolinea che la trasformazione in area a destinazione commerciale produrrà un aumento del traffico locale che dovrà essere regolato con l'adeguamento della viabilità principale (accessi dalla strada regionale) e secondaria (all'interno dell'area commerciale).
In conclusione si ritiene, per quanto sopra esposto e tenuto conto:
- dei pareri pervenuti e riportati in relazione;
- della valutazione di non significatività degli impatti sull'ambiente connessi alla realizzazione della variante;
Di proporre l'esclusione dell'intervento dalla procedura di V.A.S. della variante in oggetto:
in quanto non si ravvisano impatti ambientali significativi e preso altresì atto che nei pareri riportati (Parere Enti) gli Enti ed Amministrazioni competenti non hanno rilevato influenze ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 4/2008
Il responsabile competente in materia Ambientale
Arch. Filippo Balla




