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Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Servizio attivo

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219: recante “Norme in materia di consenso informato e di D.A.T.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Possono presentare la DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni, residenti sul territorio del Comune di residenza;
  • capaci di intendere e di volere.
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Descrizione

La DAT è una manifestazione di volontà dell’interessato volta ad esprimere il proprio consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari in previsione della sua eventuale incapacità di autodeterminarsi.

La Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche;
  • singoli trattamenti sanitari.
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Come fare

È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge.

A partire dal 1 febbraio 2020 è stata altresì istituita presso il Ministero della salute, la Banca Dati Nazionale delle DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale Banca Dati è stata regolamentata con Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168.

L'obiettivo della Banca dati nazionale e' quello di effettuare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato.

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Cosa serve

Le D.A.T. sono redatte in forma scritta dalla persona interessata (c.d. disponente) dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.

Sono previste le seguenti forme:

  • atto pubblico ricevuto da un notaio;
  • scrittura privata autenticata da un notaio;
  • scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
  • presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili)

La persona interessata (c.d. disponente) può anche indicare una persona di sua fiducia, individuato dalla legge come «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere le proprie volontà. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Egli deve accettare la nomina mediante la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo, allegato alle D.A.T. e ne curerà la conservazione di una copia.

Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente.

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Cosa si ottiene

Il disponente dovrà presentare personalmente la DAT al Servizio di Stato Civile del Comune.

Il disponente dovrà aver cura di trattenere per sé una copia delle D.A.T. e di consegnarne una copia al fiduciario nominato.

L’Ufficiale di Stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente nel Comune – e a riceverla.

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Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze per la presentazione delle DAT. La registrazione della dichiarazione avviene il giorno stesso di presentazione delle DAT.

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Canale digitale:

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Ultimo aggiornamento: 9 aprile 2026, 16:04

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